COMUNICATO UFFICIALE n. 298
Stagione Sportiva 2020/2021
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, giusta delega del Consiglio Direttivo di Lega del 29 Aprile 2021,
– sentito il Vice Presidente Vicario e preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione appositamente costituita con delibera del Consiglio Direttivo del 29 Aprile 2021;
– considerata la necessità di fissare gli indirizzi generali ordinari relativi ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche, a valere per la Stagione Sportiva 2021/2022;
– attesa l’esigenza di garantire adeguata tempistica alle Società della Lega Nazionale Dilettanti finalizzata ad un’ottimale programmazione della Stagione Sportiva 2021/2022;
DISPONE
quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2021/2022, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:
S.S. 2021/2022 | SERIE D | ECCELLENZA | PROMOZIONE |
Nato da 1.1.2000 | 1 | ||
Nato da 1.1.2001 | 1 | 1 | 1 |
Nato da 1.1.2002 | 1 | 1 | 1 |
Nato da 1.1.2003 | 1 |
Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Detto limite di tre calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’, pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all’età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2021/2022, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 1.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 (fase nazionale Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), dovrà essere osservato unicamente l’obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.