Il Dipartimento delle finanze chiarisce il calcolo dell’acconto in presenza delle novità relative ai comodati, all’abitazione principale non di lusso, agli immobili locati a canone concordato e ai terreni agricoli esenti, in vigore dal 2016
La prima rata di IMU e TASI, in scadenza il 16 giugno 2016, deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
IMU e TASI, come noto, sono versate in due rate di parti importo; la prima rata, in scadenza il 16 giugno 2016, è calcolata sulla base di aliquote e detrazioni dei dodici mesi precedenti. Le Finanze confermano che già in sede di determinazione della prima rata si tiene conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, relative all’esclusione da TASI dell’abitazione principale non di lusso, delle nuove esenzioni ai fini IMU dei terreni agricoli, della riduzione della base imponibile IMU e TASI per i comodati di abitazioni a genitori e figli (in presenza di determinate condizioni), della riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato.
Il calcolo è effettuato, quindi, tenendo conto della nuova base imponibile (in vigore dal 2016), o del nuovo ambito oggettivo, sulla base dell’aliquota applicabile nel 2015.
Tale precisazione trova peraltro conferma nella circolare n. 2/DF/2013, par. 1.1, nella quale è chiarito ai fini IMU (ma ragionamento valido anche per la TASI), che relativamente alla prima rata la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali ad esempio il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tener conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.
Di conseguenza:
per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze, non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di TASI, neanche in sede di prima rata;
per i terreni agricoli esenti da IMU dal 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, legge n. 208/2015, non deve essere versato il tributo, neanche in acconto;
per le abitazioni non di lusso date in comodato (con contratto registrato) a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale, in presenza di determinate condizioni in capo al comodante (previste dalla nuova lettera 0a), comma 3, articolo 13, decreto legge n. 201/2011), occorre procedere ad un ricalcolo della prima rata, per tener conto della base imponibile ridotta alla metà. L’aliquota da applicare è quella relativa al 2015. Al riguardo, si ritiene che, non essendo più applicabile l’assimilazione all’abitazione principale, l’aliquota è quella relativa agli “altri fabbricati” (o eventuale aliquota specifica prevista per i comodati dal Comune che nel 2015 non aveva assimilato tali fattispecie all’abitazione principale);
per gli immobili locati a canone concordato, che beneficiano dal 2016 di una riduzione di IMU e TASI del 25%, la prima rata è calcolata nella misura del 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU e TASI stabilita per il 2015 e ridotta del 25%.
Per informazioni e assistenza: CAAF Confartigianato
tel. 0585 70790 / 70962