Dal 2 giugno è disponibile la nuova formula di part-time agevolato, prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/15).
Può usufruirne il dipendente che:
- ha almeno 20 anni di contributi,
- è nato tra aprile e maggio 1952 (donne) e tra ottobre 1949 e maggio 1952 (uomini),
- maturi i requisiti previdenziali per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018,
- abbia concordato con il proprio datore di lavoro una riduzione di orario dal 40% al 60%.
Per il lavoratore che aderisce allaccordo, nella busta paga vi sarà non solo la retribuzione ordinaria, ma anche una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per lorario non lavorato (pari al 30% circa). (*vedi esempio)
Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà comunque al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata. In pratica ciò significa che alla maturazione delletà pensionabile il lavoratore percepirà lapensione senza alcuna penalizzazione, nonostante il part-time degli ultimi anni.
*Retribuzione lorda: | 1.000 euro (tempo pieno) |
500 euro (part time) + 150 euro (a carico datore di lavoro) = 650 euro (retribuzione lorda da versare al lavoratore) |
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350 euro di risparmio per il datore di lavoro (da tempo pieno a part-time) |
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Contributi sulle ore non lavorate: | accreditati al 100% con risorse pubbliche |
Questa nuova formula è vantaggiosa per ridurre il costo di un dipendente in avvicinamento alla pensione, incentivato dal vantaggio contributivo e dal bonus riconosciuto dal datore di lavoro.
Un meccanismo che dovrebbe consentire il passaggio di testimone alle nuove leve in azienda da assumere con tutte le agevolazioni previste ancora dal Job Act (stage, tirocini, garanzia giovani, apprendistato, ecc.)
Per informazioni: Patronato INAPA tel. 0585 70790 / 70962