COMUNICATO UFFICIALE N. 350/AA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 309 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco SATTI, Alessandro VICHI, Antonio NELLI e della società US CALSTELNUOVO GARFAGNANA SCSD, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco SATTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.C.S.D, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024 ed al termine della gara Massese – Castelnuovo Garfagnana valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, colpito con un pugno al volto il sig. Massimiliano Pisciotta, allenatore tesserato per la U.S. Massese 1919 SSDRL, procurandogli una contusione facciale; Alessandro VICHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.S. Castelnuovo Garfagnana S.C.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dall’1.7.2024 al 25.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di collaboratore della gestione sportiva della società dallo stesso rappresentata al sig. Antonio Nelli senza provvedere al tesseramento dello stesso per la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.C.S.D.; Antonio NELLI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.C.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, dall’1.7.2024 al 25.11.2024, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore della gestione sportiva della U.S. Castelnuovo Garfagnana S.C.S.D. pur non essendo tesserato per tale società; US CALSTELNUOVO GARFAGNANA SCSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri sig. Alessandro Vichi e Francesco Satti all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Antonio Nelli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: Sig. Francesco SATTI, Sig. Alessandro VICHI, Sig. Antonio NELLI, Società US CALSTELNUOVO GARFAGNANA SCSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro VICHI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco SATTI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro VICHI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio NELLI, € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda GARFAGNANA SCSD; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. per la società US CALSTELNUOVO
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025
IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli
IL PRESIDENTE Gabriele Gravina